Ordinanza n. 399 del 1991

 

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ORDINANZA N. 399

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni";

Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.